La Corte di Cassazione, in una recente ordinanza, ha richiamato le argomentazioni delle pronunce rese nei precedenti gradi di giudizio in cui controversa era la legittimità o meno dell'aggiudicazione in una procedura pubblica, per la quale, ai fine di soddisfare i requisiti richiesti dal bando, si sarebbero dovuti utilizzare gli elementi di novità intrinseca del brevetto per modello di utilità di cui era titolare una società, partecipante alla gara ma poi esclusa dalla stessa. Le pronunce richiamate sono giunte alla conclusione che la suddetta società titolare della privativa industriale doveva essere risarcita del "danno da mancata aggiudicazione".