Secondo la Corte di Giustizie UE il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che l’articolo 47, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 ed il principio della certezza del diritto ostano alla presentazione, durante il termine supplementare, di una domanda di rinnovo relativa ad alcune classi di prodotti o di servizi per i quali un marchio dell’Unione Europea è registrato, qualora una domanda di rinnovo concernente altre classi di prodotti o di servizi contraddistinti dal medesimo marchio sia stata presentata anteriormente, durante il termine previsto dalla prima frase di detta disposizione.