
La titolarità del brevetto è elemento costitutivo della domanda di contraffazione? La pronuncia della Cassazione
21 maggio 2016
In nessun modo la mancanza di brevetto (ovvero, l'inaccessibilità della domanda) o la mancanza di titolarità del brevetto ovvero la nullità di esso o la sua scadenza precludono la possibilità di agire in giudizio, rendendo, quindi, improponibile la domanda, salvo il rigetto dell'azione proposta allorchè, al momento della decisione, il brevetto non sia stato ancora rilasciato, o la domanda di brevetto non sia stata ancora resa accessibile ovvero il brevetto sia nullo o il suo titolare ne sia decaduto.