In tema di brevetti, l'individuazione dei limiti della protezione del trovato, ricostruibili per mezzo delle sue rivendicazioni, ai sensi dell'art. 52, secondo coma, CPI di cui al D.Lgs. n. 30 del 2005, è enucleabile anche attraverso la descrizione del brevetto esso, ove le sole rivendicazioni che lo caratterizzano non siano sufficienti a dar conto in modo chiaro della loro portata.








