Secondo l'Avvocato Generale UE i collegamenti ipertestuali collocati su un sito internet, i quali rimandano ad opere protette dal diritto d’autore liberamente accessibili su un altro sito, non possano essere qualificati come un “atto di comunicazione” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva n. 2001/29, dal momento che l’intervento del gestore del sito che colloca il collegamento ipertestuale non è indispensabile per mettere le opere in questione a disposizione degli internauti. Pertanto, in tali casi, l’inserimento del collegamento ipertestuale non costituisce di per sé una violazione del diritto d’autore.