Secondo la Corte di Cassazione, considerata la molteplicità dei diritti esercitabili sulle opere dell'ingegno, "ai fini dell'ammortamento, la qualificazione rilevante in sede tributaria, quali beni immateriali, deve essere compiuta sulla base della volontà negoziale manifestata dalle parti e non - come ha fatto il giudice di appello - sull'astratta considerazione della residua utilità o meno dal bene alla conclusione del processo di trasformazione, obliterando del tutto l'accordo contrattuale concluso tra le parti".








