Secondo la Corte di Giustizia il
regolamento (CE) n. 834/2007, relativo alla
produzione biologica e all'
etichettatura dei prodotti biologici, segnatamente il suo articolo 3 ed il suo articolo 14, paragrafo 1, lettera b), viii), letto alla luce dell'articolo 13 TFUE, va interpretato nel senso che
non autorizza l'apposizione del logo di produzione biologica dell'Unione Europea, previsto dall'articolo 57, primo comma, del regolamento di applicazione (CE) n. 889/2008,
su prodotti provenienti da animali che sono stati
oggetto di macellazione rituale senza stordimento previo, svolta secondo i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.