In materia di brevetti, per la sussistenza del requisito della novità intrinseca dell'invenzione non è richiesto un grado di novità ed originalità assoluto rispetto a qualsiasi precedente cognizione, ma è sufficiente che essa riguardi nuove implicazioni e nuovi usi di elementi già noti, associati o coordinati in modo da ottenere un risultato industriale nuovo, economicamente utile. Tuttavia, l'individuazione dei limiti della protezione del trovato, ricostruibili per mezzo delle sue rivendicazioni, è enucleabile anche attraverso la descrizione del brevetto stesso e dei disegni, ove le sole rivendicazioni che lo caratterizzano non siano sufficienti a dar conto in modo chiaro della loro portata.








