La questione di validità del titolo di proprietà industriale ha un'indubbia natura pregiudiziale rispetto alla questione della sussistenza della contraffazione di quel titolo e, seppure, di norma, il giudice della contraffazione, a fronte dell'eccepita nullità del titolo di proprietà industriale, può risolvere incidenter tantum la questione, nondimeno, allorché sia contemporaneamente pendente, sempre in primo grado, un'altra causa, dinanzi ad altro ufficio giudiziario, avente ad oggetto la domanda di nullità del brevetto, il giudice della contraffazione deve sospendere il giudizio ex art. 295 cod. proc. civ..