Benchè la nozione di malafede non sia definita nella normativa dell’Unione Europea, dal suo significato corrente nonché dal contesto e dagli obiettivi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento UE n. 2017/1001, si può dedurre che essa fa riferimento alla motivazione soggettiva del richiedente la registrazione del marchio in questione, ossia un’intenzione fraudolenta o un altro bieco motivo, ed implica un comportamento che si discosta da quei principi riconosciuti come rispettati da un comportamento etico o dalle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale.