L’art. 8 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96), al fine di contrastare il fenomeno della duplicazione dell’agevolazione sul medesimo costo, interviene sul trattamento, agli effetti del credito d’imposta, dei costi di acquisto da fonti esterne dei diritti di privativa industriale e degli altri beni immateriali, previsti tra i costi ammissibili dall’articolo 3, comma 6, lettera d) del decreto-legge n. 145 del 2013.