• Brevetti per invenzione

In partenza il programma pilota congiunto EPO-Russia

13 febbraio 2017

L'EPO ed il Servizio federale per la proprietà intellettuale della Russia (Rospatent) hanno avviato un programma pilota congiunto "Patent Prosecution Highway" (PPH) per consentire la condivisione del lavoro ed il trattamento accelerato delle domande di brevetto in entrambe le regioni.
  • Diritti di proprietà industriale - Aspetti generali

Missoni: lo stile che distingue

10 febbraio 2017

CESARE GALLI Tra un anno si aggiungerà ai marchi europei già esistenti una nuova tipologia di marchio. Infatti, tra le nuove norme introdotte con il regolamento comunitario lo scorso marzo, ve ne è una, che entrerà in vigore tra poco meno di un anno (1 ottobre 2017), che prevede il così detto “marchio di certificazione”. Si tratta di un marchio che potrà registrare ogni soggetto che si prefigga come scopo quello di certificare prodotti o servizi. Si deve tuttavia trattare di un soggetto che non commercializzi direttamente gli stessi, ma si limiti ad appurare che il marchio sia apposto solamente su prodotti o servizi che soddisfino certi standard dettati, a seconda dei casi, dal materiale, dal procedimento di fabbricazione, dalla qualità, dalla precisione o da altre caratteristiche. Le qualità che il marchio di certificazione deve garantire devono essere esplicitate nel regolamento d’uso, che dovrà accompagnare la domanda di registrazione. Per coordinare questa nuova tipologia di marchio con il “marchio collettivo”, il legislatore europeo ha previsto che, tra le caratteristiche che il “marchio di certificazione” potrà garantire, non vi è la provenienza geografica del prodotto o servizio. È previsto inoltre che, non solo il depositante deve essere un soggetto che non commerci direttamente i prodotti o servizi contraddistinti, ma che tale caratteristica debba averla ogni eventuale successivo soggetto che volesse divenire titolare del marchio stesso a seguito di trasferimento. In ragione del fatto che non è detto che tutte le legislazioni nazionali europee contemplino un istituto simile (per esempio, ad oggi, il “marchio di certificazione” non è previsto nella legislazione nazionale italiana), il regolamento prevede che la trasformazione di un marchio di certificazione, non potrà avvenire in quegli Stati europei che, tra le loro norme, non prevedono una figura equivalente. L’intento del legislatore europeo è evidente: creare un marchio che possa essere atto a valorizzare caratteristiche di un prodotto o servizio che non derivino necessariamente dall’ubicazione geografica. Potrebbe essere il caso di prodotti realizzati con un materiale peculiare o sviluppati con un particolare procedimento o con specifica precisione. Per la valorizzazione di queste il legislatore stesso ha pensato ad un ente che si ponga al di sopra delle persone, fisiche o giuridiche, che possono concretamente utilizzare il marchio stesso, affinché costui svolga una suprema funzione di garanzia delle qualità promesse. - See more at: http://www.bugnion.it/marchi_det.php?m=Contributi&id=558&session_menu=Marchi,%20disegni%20e%20modelli#sthash.L8Ku5wB4.dpuf Forse più di quelli di ogni altro stilista, i capi Missoni non hanno bisogno di un nome o di un logo per essere identificati. È lo stile Missoni che parla per loro, attraverso la fitta trama di colori orchestrati in un magico e inconfondibile equilibrio, per il quale efficacemente Flavio Caroli ha evocato il tonalismo della grande pittura veneta e che fa dire “è un Missoni”, esattamente come si direbbe “è un Giorgione”: a riprova del fatto che, a certi livelli, la moda può davvero diventare una forma di arte.
  • Brevetti per invenzione

Brevettabilità del software e retroversione degli utili solo parziale (nel caso di contraffazione di brevetto che copre aspetti marginali di un prodotto)

10 febbraio 2017

RICCARDO FRUSCALZO Con sentenza del 3 gennaio 2017, la Corte d'appello di Torino si è pronunciata in un lungo e complesso contenzioso brevettuale, vertente sulla validità e contraffazione di brevetti concernenti una guida elettronica di programmi (Electronic Program Guide - EPG) per la televisione digitale e satellitare. La tecnologia brevettata riguardava un sistema per la selezione di canali televisivi, utilizzabile in televisori, decoder e altri simili dispostivi atti a ricevere il segnale analogico o digitale.
  • Diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica

Comunicazione al pubblico di opere protette in violazione del copyright: la responsabilità nel caso di file sharing

9 febbraio 2017

Si configura una comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, ad opera del gestore di un sito internet ove sul sito in parola non si trovano opere protette, ma esiste un sistema con il quale vengono indicizzati e categorizzati per gli utenti metadati relativi ad opere protette disponibili sui loro computer, consentendo loro in tal modo di reperire e caricare e scaricare le opere protette ?