Il Tribunale dell’Unione Europea ha confermato l’interpretazione fornita dall’EUIPO dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (corrispondente all’art. 60, paragrafo 3, del regolamento n. 2017/1001 nella versione codificata del regolamento sul marchio UE), secondo il quale tale disposizione, che disciplina l’accordo di coesistenza fra marchi, ha carattere derogatorio e deve dunque essere interpretata restrittivamente.









