La Corte di Cassazione, con un’interessante sentenza, la n. 28847 depositata il 7 luglio 2015, ha affermato che “non può vietarsi la fabbricazione e la messa in commercio di parti di ricambio di un prodotto complesso coperto da privativa, ma può invece vietarsi - con la forza cogente delle norme incriminatrici di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. - la contraffazione del marchio apposto dal titolare di esso sui componenti originali.