
Esecuzione, rappresentazione o recitazione pubblica di opere: modifica alla legge sul diritto d'autore
4 settembre 2013
L'art. 15, comma 2, della legge sul diritto d'autore (L. 22 aprile 1941, n. 633), con riferimento all'esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico di opere, è stato modificato dall'art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 2013, n. 91 (pubblicato in G.U. 9 agosto 2013, n. 186, ed entrato in vigore il 10 agosto 2013), stabilendo che: