Una recente pronuncia della Cassazione ritiene che per la quantificazione del danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'immagine altrui per abusiva riproduzione in una trasmissione televisiva, è lecito ricorrere ai criteri risarcitori previsti dalle tabelle milanesi del 2018 stilate in ordine al danno da diffamazione a mezzo stampa con la conseguenza che, in applicazione dei predetti parametri, risulta plausibile concludere che il danno è da classificarsi di media gravità se la notorietà del danneggiato è limitata e la rilevanza della diffusione lesiva é meramente locale.