Secondo la Corte di Giustizia UE l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), ii), della direttiva 2008/95/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che, per determinare se un segno è esclusivamente costituito dalla forma del prodotto necessaria ai fini del conseguimento di un risultato tecnico, non ci si deve limitare all’esame della rappresentazione grafica di detto segno. Elementi di informazione, diversi dalla sola rappresentazione grafica, come la percezione del pubblico di riferimento, possono essere utilizzati per identificare le caratteristiche essenziali del segno in questione.