Tutela dell'identità di un partito politico espressa nella denominazione e nei segni distintivi: la pronuncia della Cassazione
30 giugno 2020
Al di fuori dello svolgimento dell'attività imprenditoriale, la tutela dei segni distintivi contro il pericolo di confondibilità mira, non già alla garanzia di interessi economici, bensì a proteggere quel complesso di valori e finalità perseguite dal gruppo attraverso la propria partecipazione alla vita collettiva. In relazione ai partiti politici, in particolare, la tutela dell'identità, riassunta nella denominazione e nei segni distintivi, rinviene il suo fondamento costituzionale negli art. 2, 21 e 49 Cost. ed esprime l'esigenza di evitare, proprio in relazione al dibattito pubblico, confusioni, quanto agli elementi che li caratterizzano come centri autonomi di espressione di idee e di azioni.









