di Gilberto Cavagna
La recente pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione (sez. I civ, sentenza n. 2039 del 26 gennaio 2018), al termine della causa promossa dalla Fondazione Emilio e Annabianca Vedova contro un pittore che aveva riprodotto i quadri del noto artista veneziano e la galleria che li promuoveva, è stata l’occasione di puntualizzare i principi, ormai consolidati, che devono guidare il giudizio di fatto di comparazione tra le opere in caso di plagio, previsto dall’art. 171 della legge 22 aprile 1941 n. 633 (“Legge autore”).








