di Cesare Galli
A seguito dell’applicazione della Direttiva Europea sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ({modal /629|title=DIRETTIVA 29 APRILE 2004, N. 2004/48/CE|width=60%|height=60%}2004/48/CE{/modal}) del 2006, la legge Italiana ha stabilito una regola generale per il calcolo dei danni nelle materie della PI, inserita nell’{modal /7731|title=CODICE PROPRIETA' INDUSTRIALE - ART. 125|width=60%|height=60%}articolo 125{/modal} del Codice di proprietà industriale. Questa regola si applica alla violazione di tutti i diritti di PI, ad eccezione dei diritti di autore, le cui regole sono inserite nell’{modal /7732|title=LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE - ART. 158|width=60%|height=60%}articolo 158{/modal} della legge sui diritti d’autore, che si differenzia dall’{modal /7731|title=CODICE PROPRIETA' INDUSTRIALE - ART. 125|width=60%|height=60%}articolo 125{/modal}, ma è stata similmente interpretata.