La Corte di Cassazione ha ribadito che la violazione di un diritto di esclusiva che spetta all'autore, ai sensi della legge n. 633 del 1941, art. 12, analogamente a quella di un diritto assoluto o di un diritto personale, costituisce danno in re ipsa, senza che incomba al danneggiato altra prova che non quella della sua estensione. Non si può escludere che, in concreto, possa essere fornita la prova dell'insussistenza di danni risarcibili, ma, in tal caso, il giudice di merito deve darne adeguata giustificazione.