Secondo la Cassazione, nel caso di contraffazione di un modello registrato, il reato di cui all’art. 473 cod. pen. è integrato anche se il modello di borsa contraffatto non è ancora in commercio, atteso che “ai fini della configurabilità del reato di cui si discute, sotto il profilo oggettivo, è sufficiente e necessario che il marchio o il segno distintivo, di cui si assume la falsità, sia stato depositato, registrato o brevettato, nelle forme previste dalle leggi interne o dalle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale, all'esito della prevista procedura”.