E’ abitudine quotidiana ricorrere a mezzi di archiviazione delocalizzata: i servizi di cloud. In un mondo che fa dell’innovazione tecnologica la linea evolutiva sociale, quale è il punto di vista del diritto?
La Enlarged Board of Appeal - EBA (“Commissione di ricorso allargata”) dell’EPO, il cui compito è quello di garantire l’applicazione uniforme del diritto nell’ambito della Convenzione sul brevetto europeao e risolvere le questioni giuridiche di importanza fondamentale, si è pronunciata, nei giorni scorsi, su alcune questioni di rilevante interesse.
Amazon ha depositato presso l’US Patent & Trademark Office una domanda di registrazione per un brevetto relativo ad un “concept store” tecnologicamente avanzato. Il gigante dell’e-commerce, questa volta non si muove nel digitale, bensì nel mondo reale ed infatti la sua domanda di brevetto ha ad oggetto un vero e proprio nuovo modo di concepire il commercio al dettaglio.
Con la sentenza n. 5424 del 18 marzo 2015, la sezione lavorodella Corte di Cassazione ha deciso di mantenere fermo l'orientamento espresso dalla stessa Corte, secondo cui, “nel regime precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, anche nell'ipotesi di invenzione cosiddetta occasionale disciplinata dal R.D. n. 1127 del 1939, art. 24, la concessione del brevetto costituisce la condicio iuris cui è subordinato l'esercizio del diritto del lavoratore, autore dell'invenzione, al canone o al prezzo, non essendo sufficiente l'asserita utilizzazione di fatto dell'invenzione da parte del datore di lavoro”.
I due principali uffici per la proprietà intellettuale a livello mondiale, l’UAMI e l’EPO offrono tirocini retribuiti a giovani laureati, al fine di colmare il gap che separa il mondo accademico da quello del lavoro e che permetteranno loro di fare esperienza in un contesto internazionale.
Con la sentenza del 26 marzo 2015 (causa C-279/13), la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla questione pregiudiziale se "gli Stati membri possano stabilire una maggiore portata del diritto esclusivo dell’autore includendo nella nozione di comunicazione al pubblico più forme di messa a disposizione di quante stabilite all’articolo 3, paragrafo 2, delladirettiva n. 2001/29".
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 26/3/2015, ha condannato la nota emittente radio al pagamento di circa 1 milione e mezzo di euro al consorzio SCF, a titolo di compensi di cui all'art. 73 della legge sul diritto d’autore, relativi al periodo compreso tra l’agosto 2009 e il dicembre 2012.