Il Tribunale di Roma, in un caso recentemente deciso, ha delineato i parametri normativi e giurisprudenziali necessari per definire, in primis, l’opera d’ingegno meritevole di protezione autorale, soffermandosi sul requisito della creatività e sulla rilevanza della sua declinazione soggettiva, e poi il "format" televisivo, inteso come idea base di programma televisivo quale modello da ripetere anche da altre emittenti, ricompreso nella protezione autorale dalla data del deposito dell'opera presso la SIAE.