La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, a seguito del rinvio pregiudiziale operato dal giudice d'appello tedesco, ha dovuto determinare se i tribunali dei marchi UE, investiti di un’azione per contraffazione di un marchio comunitario la cui validità sia contestata mediante una domanda riconvenzionale di nullità, restino competenti a pronunciarsi sulla validità del marchio, nonostante la rinuncia all’azione principale, o se sia l'EUIPO l'organo a cui spetti la competenza a decidere, una volta venuta meno l'azione giudiziale di contraffazione ed in considerazione del suo nesso processuale con la domanda riconvenzionale.