di Alice Fratti
La mancanza dell'elemento soggettivo in capo al contraffattore non rileva in senso ostativo all'accoglimento della domanda di retroversione degli utili. L'inciso iniziale "in ogni caso" di cui al comma terzo dell'art. 125 c.p.i. deve essere interpretato come "indipendentemente da ogni altra circostanza concretamente esistente, ivi compresa la colpevole partecipazione all'illecito contraffattorio del contraffattore dal punto di vista dell'elemento soggettivo".