di Claudia Dierna
Un caso portato all'attenzione della Corte di Giustizia UE ha sollevato la questione se fosse applicabile alla fattispecie in esame, che riguardava il deposito anteriore di una domanda internazionale a norma del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, quanto previsto dall'art. 41, par. 1, del Regolamento (CE) n. 6/2002, che concede al depositante di una domanda di registrazione di un disegno o modello o di un modello d’utilità in uno o per uno degli Stati che aderiscono alla Convenzione di Parigi o all’accordo che istituisce l’OMC di fruire, per un periodo di sei mesi dalla data di deposito della prima domanda, di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di registrazione di disegno o modello comunitario. L'EUIPO ha ritenuto tale disciplina applicabile ed il termine non rispettato, mentre il Tribunale UE ha considerato applicabile al caso l’art. 4 della Convenzione di Parigi ed ha ritenuto il termine del diritto di priorità rispettato, in quanto esteso a dodici mesi per i brevetti di invenzione.