Il Tribunale di Roma ha recentemente esaminato una fattispecie concernente la tutela del marchio di fatto, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale comporta tanto il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l'invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, venendo in tal caso a mancare il carattere della novità, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione.