La Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su un caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale post fallimentare, in cui la condotta contestata all'ex amministratore della società dichiarata fallita è la "distrazione" del marchio e del brevetto di proprietà della fallita stessa. Al riguardo la Corte chiarisce che la bancarotta fraudolenta patrimoniale post fallimentare non è ontologicamente incompatibile con i beni immateriali, precisando che, tuttavia, non ogni violazione del marchio e del brevetto è idonea ex se ad integrare i presupposti della bancarotta in esame, poiché occorre che la condotta rientri nel novero di tipicità disegnato dalla norma incriminatrice e, quindi, dia luogo a «distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione totale o parziale dei beni della fallita».