Il Consiglio di Stato di recente si è pronunciato in merito a una controversia vertente sulla contestazione della normativa ministeriale relativa alla determinazione dell'equo compenso per copia privata di fonogrammi e di videogrammi ed in tale contesto è stata dedotta la presunta sussistenza di un conflitto di interessi in capo alla SIAE, incaricata di stabilire l’entità del compenso, nonché l'illegittimità dell’estensione del prelievo a quei prodotti non “destinati” in via prevalente alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, come telefoni cellulari e computer. A tal fine il Collegio ha ricordato che condizione necessaria e sufficiente per giustificare l'applicazione del prelievo è la "presunzione" che gli apparecchi e i supporti di registrazione acquistati dai privati vengano da essi utilizzati per riprodurre in modo lecito fonogrammi e videogrammi per i quali non è stata pagata alcuna remunerazione al legittimo titolare.