Con sentenza del 3 giugno 2015 (causa T-559/13), il Tribunale dell’Unione Europea ha respinto l'impugnazione proposta contro la decisione della commissione di ricorso dell’UAMI 13 agosto 2013 (R 1189/2012-2), relativa ad un procedimento di opposizione, affermando che “In assenza di elementi concreti forniti dall’UAMI sulla percezione del pubblico in tutta l’Unione, non è opportuno estendere a tutto il territorio dell’Unione l’ambito di applicazione della giurisprudenza secondo la quale, in taluni Strati membri, un cognome possiede di norma un carattere distintivo più elevato rispetto ad un nome di battesimo.”.