Con la sentenza 28 ottobre 2015 (causa T-96/13), il Tribunale UE, nel pronunciarsi sull’impugnazione della decisione dell’UAMI relativa alla domanda di opposizione alla registrazione del marchio figurativo Macka, ha confermato l’orientamento girisprudenziale secondo cui, “nelle circostanze in cui l’UAMI può essere chiamato a tener conto del diritto nazionale dello Stato membro in cui il diritto anteriore sul quale è fondata l’opposizione gode di tutela, esso deve informarsi d’ufficio, con i mezzi che riterrà opportuni, su tale diritto nazionale, se tali informazioni sono necessarie per valutare le condizioni di applicazione di un impedimento alla registrazione in causa”.








