In una recente causa vertente sulla contraffazione di marchi nel settore farmaceutico, il Tribunale di Napoli ha dichiarato che, nonostante la comparazione dei marchi confliggenti evidenziasse una forte somiglianza, il rischio di confondibilità dei prodotti, associati ai segni in conflitto, fosse da escludere perché, pur rientrando nella medesima Classe della Classificazione di Nizza, non potevano considerarsi prodotti affini, e quindi concorrenti, un farmaco (della parte attrice) ed un integratore alimentare (della parte convenuta), seppure indicati entrambi per lo stesso trattamento terapeutico.