di Laura Bussoli
Con una recente ordinanza (09.02.2022) il Tribunale di Torino si è espresso in merito alla contraffazione di alcuni marchi registrati da una cantina vinicola, principalmente per prodotti vinicoli in classe 33.
Il marchio "WONDER WOMAN" è stato al centro di un recente procedimento di opposizione nel Regno Unito, che lo ha visto contrapposto al marchio "WONDER MUM". Sul caso si è pronunciato l'UKIPO (o United Kingdom Intellectual Property Office), la cui decisione è stata poi impugnata dinanzi all'England and Wales High Court - Chancery Division - (EWHC o Alta Corte d’Appello di Inghilterra e Galles).
Il 31 marzo 2022 è entrata in vigore l'ultima edizione delle Linee guida per l'esame dei marchi dell'Unione europea (MUE) e dei disegni e modelli comunitari registrati (DMC).
A decorrere dal 1° aprile 2022 si applica il nuovo programma predisposto dall'EPO sul pagamento delle tasse e spese dovute all'Ufficio per la tutela brevettuale.
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi nel caso GEDI vs. RTI, ha recentemente ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di comunanza di clientelarilevante ai sensi dell'art. 2598, comma 1, n. 3, del codice civile, e si è soffermata sulla portata dell'ordine inibitorio nel caso di violazione del diritto d'autore.
A seguito dell'impugnazione di una decisione della commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, il Tribunale UE, rilevando la presenza di numerosi errori di diritto, ha annullato la decisione in questione.
di Martina Mazzei
In una recente decisione, relativa al claim pubblicitario "500%Fiat", la Suprema Corte ha enunciato un importante principio di diritto in tema di diritto di privativa per intervenuta registrazione di un messaggio pubblicitario (c.d. slogan).
In virtù del principio di neutralità, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, così come il transito ai principi contabili internazionali non determina il disconoscimento dei maggiori valori riferibili al marchio, allo stesso modo tale passaggio non può comportare la sparizione del vincolo di sospensione originariamente appostato su una riserva che non trova più evidenza in bilancio.