di Claudia Dierna
In un caso recentemente trattato in Cassazione è stato affermato che, in mancanza di prova della stipula di un contratto di licenza da cui derivino i diritti di sfruttamento dell’opera d’ingegno in capo alla licenziataria, è necessario rigettare la domanda del suo avente causa che abbia agito in giudizio per tutelare il proprio diritto alla commercializzazione dell’opera derivato dal contratto concluso con la licenziataria e dipendente dalla licenza stessa.








