Nel caso di una videoripresa non circoscritta alla mera riproduzione dell'immagine, ma consistente nella registrazione, sia in video che in sonoro, di un incontro artatamente preordinato in specifiche circostanze di tempo e di luogo allo scopo di realizzazione uno programma televisivo, non è invocabile l'applicazione della disciplina del diritto d'autore, in quanto la fattispecie ricade sotto la tutela di dati personali. Di conseguenza, occorre escludere che, nel caso di specie, il consenso all'utilizzazione dell'immagine possa essere anche tacito, integrando l’immagine un dato personale.