Per quanto concerne la validità del modello o del marchio la cui contraffazione o alterazione costituisce presupposto oggettivo dell'illiceità penale della condotta contestata - alla luce delle modifiche apportate agli artt. 473 e 474 cod. pen. dalla legge n. 99 del 2009 - non è sufficiente, per la configurabilità del reato, che prima della sua consumazione sia stata depositata la domanda tesa ad ottenere il titolo di privativa, ma è invece necessario che questo sia stato effettivamente e realmente conseguito.








