di Annalisa Spedicato
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una Spa che si doleva del fatto che la CTR della Toscana, riformando la decisione della CTP senese, avesse dato valenza pubblicitaria alla targa apposta sul braccio di una gru, recante i segni distintivi dell’impresa, in quanto tale targa era “obbiettivamente idonea a far conoscere ad una massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l’attività ed il prodotto di un’impresa”, ed assumendo rilevanza a tal proposito sia la “dimensione” del mezzo di comunicazione, che la sua “ubicazione”.