La figura dell'inventore assume rilievo, ai fini delle vicende processuali del brevetto, quale litisconsorte necessario solo ove lo stesso sia diventato - nell'esercizio delle sue facoltà - titolare originario del "diritto sul brevetto", acquisendo così i diritti patrimoniali conseguenti alla brevettazione, anche se per un arco temporale limitato per averli poi ceduti a terzi, ma non nel caso in cui (non avendo proceduto alla brevettazione) abbia ceduto "il diritto al brevetto", circostanza di fatto, che il giudice del merito è tenuto a verificare.








