In ragione della presunzione semplice di validità dell'avvenuta registrazione del marchio in presenza dei requisiti previsti dalla legge, il giudice non può rilevarne d'ufficio la nullità, conservando peraltro, nei casi previsti dall'art. 122, comma 1, cod. propr. ind., la facoltà di sollecitare il pubblico ministero per le sue autonome determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione.