Il fine pubblicitario non rende lecito l'utilizzo dell'immagine altrui senza il consenso dell'interessato
5 febbraio 2016
La Corte di Cassazione, nel pronunciarsi su una controversia avente come oggetto la divulgazione dell'immagine di un’attrice senza il consenso dell'interessata - ribaltando la decisionde del giudice di merito - ha affermato che tale divulgazione “è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione, non anche, pertanto, ove sia rivolta a fini pubblicitari”.








