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Massimario PI
La sezione ospita massime autorali e redazionali relative a sentenze e ordinanze delle principali Corti di Merito (in particolare delle Sezioni specializzate in materia d’impresa), della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia UE.
Le massime presentate sono il risultato di una selezione delle pronunce che interessano specificatamente il diritto industriale e il diritto d’autore, con il rinvio dalla massima al relativo testo integrale della sentenza o ordinanza selezionata.
La responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. presuppone: che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la parte cui si addebita la responsabilità le interrompa senza un giustificato motivo; e che, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.
L’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. di un contratto di management artistico che prevede una serie prestazioni economicamente e temporalmente scindibili l’una dall’altra (nella specie: una pluralità di spettacoli dal vivo), non può essere sollevata dal manager per sospendere l’adempimento di obbligazioni corrispondenti a prestazioni già eseguite dalla controparte (nella specie: pagamento dei corrispettivi per gli spettacoli già effettuati), pur a fronte del lamentato inadempimento degli artisti a contratti discografici collegati.
Il ritardo nelle rendicontazioni e pagamenti da parte del produttore (nella specie: dei proventi generati dallo sfruttamento di opere musicali su canale Youtube) non costituisce ipotesi di inadempimento tale da fondare l’accoglimento della domanda di risoluzione di un contratto di produzione discografica ex art. 1455 c.c., se risulta che i ritardi non sono stati contestati dal creditore per un lungo periodo in cui si era consolidata una prassi esecutiva meno rigorosa di quella prevista dal testo contrattuale.
L’impresa che utilizzi nella propria denominazione sociale un marchio registrato altrui viola i diritti del titolare del marchio quando, tenuto conto dell’oggetto sociale delle parti e della clientela di riferimento, sussista un rischio di confusione per il pubblico.
Il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, solo quando la situazione giuridica azionata è strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, e la decisione non può conseguire il proprio scopo se non è resa nei confronti di tutti questi.
La legittimazione attiva è una condizione dell’azione, che presuppone l’identità tra il soggetto che agisce in giudizio, e colui che nella domanda giudiziale è indicato quale titolare del diritto soggettivo che si fa valere.
Ai sensi dell’art. 99 c.p.i. il legittimo detentore delle informazioni aziendali ed esperienze tecnico industriali aventi i requisiti di cui all’art. 98 c.p.i. ha il diritto di vietare ai terzi, salvo il proprio consenso, di acquistare, rivelare a terzi od utilizzare in modo abusivo tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui siano state acquisite in modo indipendente dal terzo e ferma in ogni caso la tutela garantita dalla disciplina della concorrenza sleale.
Qualora sopraggiunga la morte di una parte costituita, la facoltà concessa all’altra ex art. 302 – 303 c.p.c., di chiedere la prosecuzione del processo, evita a quest’ultima l’onere di individuare il nome dei successori della prima. Il processo, quindi, prosegue non nei confronti del gruppo degli eredi globalmente inteso, ma individualmente contro ciascuno di essi, “noto o ignoto, costituito o contumace”.
Le ipotesi previste dall’art. 97 della legge n. 633 del 1941, nelle quali l’immagine della persona ritrattata può essere riprodotta senza il consenso della persona stessa, sono giustificate dall’interesse pubblico all’informazione, con la conseguenza che, avendo carattere derogatorio del diritto all’immagine, sono di stretta interpretazione: il predetto interesse pubblico non ricorre ove siano pubblicate immagini tratte da un film e la pubblicazione avvenga in un contesto diverso da quello proprio dell’opera cinematografica e della sua commercializzazione.
Le questioni di competenza devono essere delibate e decise sulla base della domanda, ovverosia della prospettazione in fatto e in diritto formulata dalla parte attrice, al di là della fondatezza di essa (cfr. sul punto, per tutte, Cass. Sez. Lav. 6319/1987, Cass. 1916/1993, e Cass. 5594/1996).
La pubblicazione di link di collegamento a portali terzi, attraverso cui è possibile accedere ad opere protette dal diritto d’autore ha natura illecita se tali collegamenti sono effettuati in assenza di qualsiasi preventiva autorizzazione del titolare.
Il termine dialettale, percepito nell’ambiente del consumatore medio di un certo prodotto come il termine esclusivo per identificare quel prodotto, non può essere tutelato come marchio, anche se sconosciuto a livello nazionale, perché non è considerato, in quell’ambiente, come distintivo di una specifica impresa produttrice, ma come il termine comune per identificare un prodotto (per cui la tutela come marchio impedirebbe agli altri produttori di identificare i propri prodotti con il termine identificativo comunemente usato nel loro ambiente).
Una volta cessata la partnership fra due soggetti giuridici, in base alla quale il primo veniva autorizzato a spendere la denominazione del secondo per descrivere l’esistenza della collaborazione, è consentito al primo continuare a usare la denominazione del secondo al solo fine di esporre al pubblico la propria storia imprenditoriale.
Le opere del disegno industriale possono usufruire della tutela del diritto d’autore sempre che presentino di per sé, da un lato carattere creativo, da riconoscersi alle forme che costituiscono una personale rappresentazione dell’autore, dall’altro carattere artistico, che si risolve in una originalità più spiccata di quella delle forme simili presenti sul mercato, con una prevalenza del valore artistico sull’utilità pratica dell’opera, da valutarsi anche alla stregua del riconoscimento collettivo soprattutto negli ambienti artistici.
La sussistenza di un rapporto di fornitura riconduce ad un alveo di normale e fisiologica riservatezza rispetto alle informazioni e documenti scambiati tra le parti per ciò che attiene allo svolgimento di tale rapporto contrattuale, risultando di per se stessa contraria alla buona fede ed alla correttezza contrattuale ogni attività di diffusione a terzi di tali informazioni.
Il principio di libertà di concorrenza e iniziativa economica tollera restrizioni solo per l’esistenza di privative brevettuali (limitate nel tempo) o per ragioni concorrenziali (tendenzialmente perpetue) ma in tal caso attinenti solo a modalità sleali di svolgimento.
Le invenzioni rielaborate in costanza di rapporto di lavoro dal dipendente sono tendenzialmente attribuite, quanto al diritto patrimoniale, al datore di lavoro, che ha messo a disposizione le risorse, umane e tecniche, necessarie per svolgere l’attività inventiva.
Quando l’attività del gestore di una piattaforma di condivisione di video on line non può essere qualificata come fornitura di servizi di mero hosting neutro e passivo, ma si identifica in una complessa organizzazione di sfruttamento pubblicitario ed economico dei contenuti immessi in rete dagli utenti attraverso un’organizzazione dei contenuti audiovisivi, è inapplicabile, in relazione a questa attività, l’art. 16 del d. lgs. n. 70/2003 e la relativa esenzione da responsabilità e trova applicazione l’art. 2043 c.c..
Le richieste di pagamento di fatture emesse per rimborso spese e prestazioni professionali rese in materia di proprietà industriale e quelle di risarcimento danni collegati alle predette prestazioni professionali non rientrano nel perimetro della competenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa.
Il giudizio di confondibilità rilevante per il giudizio di novità formulato dall’EUIPO è del tutto indipendente dal giudizio di confondibilità in concreto formulato dal giudice nazionale con riferimento alla contraffazione tra i medesimi segni.
In riferimento alla domanda di accertamento della decadenza di un marchio per non uso (art.24 c.p.i.), la legittimazione e l’interesse ad agire sussistono in capo a a tutti gli operatori economici del settore cui si riferisce la privativa e, in particolare, a qualsiasi imprenditore concorrente, anche in via potenziale e futura, del titolare sulla sola base dell’affermazione che egli trova nella presenza della stessa un ostacolo all’esercizio della propria attività e senza che debba essere richiesta anche la dimostrazione di un interesse di tipo più specifico.
Integra l’illecito concorrenziale di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. la trasmissione di diffide indirizzate a clienti di un soggetto al quale viene contestata una contraffazione di brevetto, quando tale contestazione si rivela priva di fondamento.
L’eccezione di decadenza per non uso del marchio non è fondata quando essa riguarda una categoria di prodotti rispetto ai quali sarebbe integrato l’illecito contraffattorio, illecito che non necessita della perfetta identità delle classi di prodotti dei cui marchi si discute, essendo sufficiente la mera affinità degli stessi.
Seppure nell’ipotesi di lesioni di beni di proprietà industriale ed intellettuale in sede applicativa si faccia largo impiego della valutazione equitativa del danno di cui all’art. 1226 c.c., tale rimedio può essere correttamente esperito solo nell’ipotesi in cui l’an del pregiudizio sia provato ed al giudice siano offerti i parametri per supportare la liquidazionemonetaria.
Il Giudice Istruttore non ha il potere di impedire la produzione di documenti allegati nel rispetto delle preclusioni previste dal codice di procedura civile, dovendosi limitarne a valutarne la rilevanza in sede di decisione della causa, anche tenuto conto che la produzione di documenti – a differenza dell’assunzione di prove costituende – non comporta alcun dispendio di energie processuali.