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21 maggio 2014
Con ordinanza del 16 maggio 2014 il Tribunale di Firenze, pronunciandosi in via cautelare sul rischio di confusione tra marchi, ha affermato - ricordando l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione - che il giudizio di confondibilità dei segni distintivi a confronto deve essere condotto con minore rigore nel caso di "marchio debole", a causa dell’attenuata attitudine individuante del segno che sul mercato non ha raggiunto un’effettiva e conclamata risonanza. Ed ha aggiunto che la registrazione del segno distintivo come nome a domino non integra sic et simpliciter l’uso del relativo marchio.








