Angolo del professionista

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  • Diritti d'autore - Opere cinematografiche, audiovisive e radiodiffuse

La nuova legge sul cinema introduce regole speciali per i diritti di proprietà intellettuale sulle "Opere Agevolate"

11 maggio 2017

CESARE GALLI Tra un anno si aggiungerà ai marchi europei già esistenti una nuova tipologia di marchio. Infatti, tra le nuove norme introdotte con il regolamento comunitario lo scorso marzo, ve ne è una, che entrerà in vigore tra poco meno di un anno (1 ottobre 2017), che prevede il così detto "marchio di certificazione". Si tratta di un marchio che potrà registrare ogni soggetto che si prefigga come scopo quello di certificare prodotti o servizi. Si deve tuttavia trattare di un soggetto che non commercializzi direttamente gli stessi, ma si limiti ad appurare che il marchio sia apposto solamente su prodotti o servizi che soddisfino certi standard dettati, a seconda dei casi, dal materiale, dal procedimento di fabbricazione, dalla qualità, dalla precisione o da altre caratteristiche. Le qualità che il marchio di certificazione deve garantire devono essere esplicitate nel regolamento d’uso, che dovrà accompagnare la domanda di registrazione. Per coordinare questa nuova tipologia di marchio con il "marchio collettivo", il legislatore europeo ha previsto che, tra le caratteristiche che il "marchio di certificazione" potrà garantire, non vi è la provenienza geografica del prodotto o servizio. È previsto inoltre che, non solo il depositante deve essere un soggetto che non commerci direttamente i prodotti o servizi contraddistinti, ma che tale caratteristica debba averla ogni eventuale successivo soggetto che volesse divenire titolare del marchio stesso a seguito di trasferimento. In ragione del fatto che non è detto che tutte le legislazioni nazionali europee contemplino un istituto simile (per esempio, ad oggi, il "marchio di certificazione" non è previsto nella legislazione nazionale italiana), il regolamento prevede che la trasformazione di un marchio di certificazione, non potrà avvenire in quegli Stati europei che, tra le loro norme, non prevedono una figura equivalente. L’intento del legislatore europeo è evidente: creare un marchio che possa essere atto a valorizzare caratteristiche di un prodotto o servizio che non derivino necessariamente dall’ubicazione geografica. Potrebbe essere il caso di prodotti realizzati con un materiale peculiare o sviluppati con un particolare procedimento o con specifica precisione. Per la valorizzazione di queste il legislatore stesso ha pensato ad un ente che si ponga al di sopra delle persone, fisiche o giuridiche, che possono concretamente utilizzare il marchio stesso, affinché costui svolga una suprema funzione di garanzia delle qualità promesse. - See more at: http://www.bugnion.it/marchi_det.php?m=Contributi&id=558&session_menu=Marchi,%20disegni%20e%20modelli#sthash.L8Ku5wB4.dpuf Il riordino delle misure a favore del cinema e dell’audiovisivo operato dalla legge 14 novembre 2016, n. 220 ha interessato anche i diritti di proprietà intellettuale, introducendo una serie di regole speciali per le opere che beneficeranno dei vari incentivi governativi, che la legge mira a riordinare: questo regime speciale, che sta in bilico tra una nuova forma di utilizzazione libera "speciale" e una sorta di corrispettivo delle agevolazioni concesse, è anzi una delle principali innovazioni introdotte dal legislatore.
  • Diritti di proprietà industriale - Aspetti generali

Corte di Giustizia: ampiezza del ricorso alle informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci/servizi suscettibili di costituire violazione di un diritto di proprietà intellettuale

4 maggio 2017

ALESSIA DI MAURO Con la sentenza del 18 gennaio 2017 (C-427/15) la Corte di Giustizia si è pronunciata in via pregiudiziale sulla domanda proposta dai giudici della Suprema Corte della Repubblica Ceca, relativa all’interpretazione dell’art. 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/08/CE [1], riguardante (l’ampiezza del) diritto d’informazione nell’ambito della tutela della proprietà intellettuale.
  • Diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica

YouTube condannata al risarcimento dei danni per violazione del copyright

3 maggio 2017

MARTA A. M. FUSCO Con la sentenza n. 1928/2017, emanata lo scorso 7 Aprile, il Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, si è pronunciato sul dibattuto tema della violazione del copyright in rete. Ad essere riconosciuta responsabile della violazione dei diritti d’autore in internet, questa volta è la popolare piattaforma “YouTube” di proprietà di Google Inc., che consente a chiunque di caricare contenuti audiovisivi, per la condivisione degli stessi in rete.
  • Diritti d'autore - Disegno industriale

La vespa non punge

21 aprile 2017

Prof. Avv. STEFANO SANDRI L’interesse manifestato dai media sul caso Vespa è inversamente proporzionale - spiace dirlo - al valore giuridico della pronuncia resa recentemente dal Tribunale di Torino (Tribunale Torino, 06/04/2017, n.1900/2017, Zhejiang Zhongneng Industry Group  e Taizhou Zhongneng Import And Export Co. Vs. Piaggio & C. S.P.A).
  • Diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica

Linking verso contenuti online protetti dal diritto d’autore: la sentenza del Tribunale di Frosinone

10 aprile 2017

GIOVANNI DE GREGORIO In data 7 febbraio 2017, il Tribunale di Frosinone, pronunciandosi sulla causa R.G. 1766/2015, ha ritenuto che la sanzione amministrativa, applicata dalla Guardia di Finanza ai sensi dell’art. 174-bis della legge sul diritto d’autore al titolare di un sito web che forniva hyperlink a siti che diffondevano via streaming contenuti audiovisivi coperti dal diritto d’autore, non possa ritenersi legittimamente emessa e, pertanto, vada annullata.
  • Diritti d'autore e diritti connessi - Aspetti generali

Risarcimento del danno pari al doppio dei canoni previsti per lo sfruttamento dell’opera: la Corte di Giustizia fa il punto sugli standard di tutela della Direttiva Enforcement

7 aprile 2017

VALERIA ZANNELLA Con la sentenza 25 gennaio 2017, causa C-367/15, la Corte di Giustizia si è soffermata sul calcolo del risarcimento del danno derivante dalla violazione dei diritti di proprietà intellettuale e ha ritenuto che la previsione di un risarcimento forfettario pari al doppio dei canoni previsti per lo sfruttamento dell’opera d’ingegno sia conforme alla normativa comunitaria.
  • Diritti d'autore e diritti connessi - Aspetti generali

Lo scenario successivo al parere della CGUE sulla competenza dell’UE a concludere il Trattato di Marrakech e le possibili conseguenze sulla normativa italiana in tema di diritto d’autore

6 aprile 2017

CLAUDIA BREZZI e DANIELA DE PASQUALE Con il Parere 3/15 del 14 Febbraio 2017, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in merito alla competenza dell’Unione Europea a concludere il Trattato di Marrakech volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura dei testi a stampa, che affronta la spinosa questione delle eccezioni al diritto d’autore concesse alle persone con disabilità visive.
  • Diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica

Il TAR Lazio respinge il ricorso contro il Regolamento Agcom

3 aprile 2017

ALESSANDRO LA ROSA Con la sentenza pubblicata il 30.3.2017, il TAR del Lazio (procedimento n. 04101/2017) ha rigettato il ricorso presentato da alcune associazione di categoria al fine di ottenere l’annullamento del “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica” adottato da AGCOM con la delibera 680/13/CONS del 12 dicembre 2013.
  • Diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica

Obblighi di trasparenza e diritto alla rinegoziazione per autori e artisti nella proposta di direttiva sul diritto d’autore nel mercato digitale

3 aprile 2017

GIOVANNI MARIA RICCIO L’attenzione dei commentatori che si sono occupati della proposta di direttiva sul diritto d’autore nel mercato digitale si è concentrata principalmente su alcuni aspetti, quali l’equo compenso per le pubblicazioni di carattere giornalistico, il data mining e le opere fuori commercio. Poco si è scritto, sinora, sul Capo 3 della direttiva, rubricato “Equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) a livello contrattuale”.
  • Marchi registrati

Il consumatore mediamente avveduto è in grado di distinguere i vini Vistamonti dai vini Viňa Monty? La decisione dell'EUIPO

20 marzo 2017

DUILIO CORTASSA La commissione dei ricorsi dell’EUIPO, seconda sezione, il 24 novembre scorso (caso R 949/2016-2) ha rigettato il ricorso presentato da una casa vinicola italiana contro l’opposizione, presentata il 27 marzo 2015 e accolta il 28 aprile 2016, avverso la propria domanda di marchio verbale-figurativo “VISTAMONTI”, pubblicata il 2 gennaio 2015, per prodotti in classe 33, cioè bevande alcoliche (tranne la birra).
  • Diritti d'autore - Opere letterarie

Tutela dell’opera biografica e plagio: un caso sulla vita del principe Raimondo Lanza di Trabia

28 febbraio 2017

ILARIA GARGIULO Con sentenza dello scorso 3 febbraio 2017, i Giudici milanesi sono tornati a occuparsi della tutela delle opere di natura biografica e di plagio in un caso che ha visto contrapposti gli autori e gli editori di due libri sulla vita di Raimondo Lanza di Trabia: “Il principe irrequieto. La vita di Raimondo Lanza di Trabia” di Antonino Prestigiacomo (nel seguito, ‘Il principe irrequieto’), biografia pubblicata nel 2006 e “Il grande Dandy. Vita spericolata di Raimondo Lanza di Trabia, ultimo principe siciliano” di Marcello Sorgi (nel seguito, ‘Il grande Dandy’), biografia pubblicata nel 2011.
  • Diritti di proprietà industriale - Aspetti generali

Il “fiocco o nodo” sulle scarpe è elemento individualizzante

27 febbraio 2017

MARINA LANFRANCONI A distanza di alcuni mesi dalla precedente ordinanza del 22 aprile 2016, la Sezione Specializzata Impresa del Tribunale di Milano è tornata a pronunciarsi sulla tutela giuridica del “fiocco o nodo” apposto sulla tomaia di un modello di calzature, riconoscendone ancora una volta la natura di elemento individualizzante protetto dalle norme sulla concorrenza sleale confusoria ai sensi dell’art. 2598 n. 1 c.c..
  • Diritti connessi al diritto d'autore

Apparecchi TV in camere d’albergo e versamento dei diritti d’autore. La CGUE si esprime sul concetto di luogo accessibile al pubblico con pagamento di un diritto d’ingresso

20 febbraio 2017

ANNALISA SPEDICATO Sulla questione si è recentemente espressa la CGUE con la decisione del 16 febbraio 2017 (C-641/2015), nella quale è stata chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 8 della direttiva n.115/2006, relativa al diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, dal Tribunale delle imprese Austriaco.
  • Diritti di proprietà industriale - Aspetti generali

Missoni: lo stile che distingue

10 febbraio 2017

CESARE GALLI Tra un anno si aggiungerà ai marchi europei già esistenti una nuova tipologia di marchio. Infatti, tra le nuove norme introdotte con il regolamento comunitario lo scorso marzo, ve ne è una, che entrerà in vigore tra poco meno di un anno (1 ottobre 2017), che prevede il così detto “marchio di certificazione”. Si tratta di un marchio che potrà registrare ogni soggetto che si prefigga come scopo quello di certificare prodotti o servizi. Si deve tuttavia trattare di un soggetto che non commercializzi direttamente gli stessi, ma si limiti ad appurare che il marchio sia apposto solamente su prodotti o servizi che soddisfino certi standard dettati, a seconda dei casi, dal materiale, dal procedimento di fabbricazione, dalla qualità, dalla precisione o da altre caratteristiche. Le qualità che il marchio di certificazione deve garantire devono essere esplicitate nel regolamento d’uso, che dovrà accompagnare la domanda di registrazione. Per coordinare questa nuova tipologia di marchio con il “marchio collettivo”, il legislatore europeo ha previsto che, tra le caratteristiche che il “marchio di certificazione” potrà garantire, non vi è la provenienza geografica del prodotto o servizio. È previsto inoltre che, non solo il depositante deve essere un soggetto che non commerci direttamente i prodotti o servizi contraddistinti, ma che tale caratteristica debba averla ogni eventuale successivo soggetto che volesse divenire titolare del marchio stesso a seguito di trasferimento. In ragione del fatto che non è detto che tutte le legislazioni nazionali europee contemplino un istituto simile (per esempio, ad oggi, il “marchio di certificazione” non è previsto nella legislazione nazionale italiana), il regolamento prevede che la trasformazione di un marchio di certificazione, non potrà avvenire in quegli Stati europei che, tra le loro norme, non prevedono una figura equivalente. L’intento del legislatore europeo è evidente: creare un marchio che possa essere atto a valorizzare caratteristiche di un prodotto o servizio che non derivino necessariamente dall’ubicazione geografica. Potrebbe essere il caso di prodotti realizzati con un materiale peculiare o sviluppati con un particolare procedimento o con specifica precisione. Per la valorizzazione di queste il legislatore stesso ha pensato ad un ente che si ponga al di sopra delle persone, fisiche o giuridiche, che possono concretamente utilizzare il marchio stesso, affinché costui svolga una suprema funzione di garanzia delle qualità promesse. - See more at: http://www.bugnion.it/marchi_det.php?m=Contributi&id=558&session_menu=Marchi,%20disegni%20e%20modelli#sthash.L8Ku5wB4.dpuf Forse più di quelli di ogni altro stilista, i capi Missoni non hanno bisogno di un nome o di un logo per essere identificati. È lo stile Missoni che parla per loro, attraverso la fitta trama di colori orchestrati in un magico e inconfondibile equilibrio, per il quale efficacemente Flavio Caroli ha evocato il tonalismo della grande pittura veneta e che fa dire “è un Missoni”, esattamente come si direbbe “è un Giorgione”: a riprova del fatto che, a certi livelli, la moda può davvero diventare una forma di arte.
  • Brevetti per invenzione

Brevettabilità del software e retroversione degli utili solo parziale (nel caso di contraffazione di brevetto che copre aspetti marginali di un prodotto)

10 febbraio 2017

RICCARDO FRUSCALZO Con sentenza del 3 gennaio 2017, la Corte d'appello di Torino si è pronunciata in un lungo e complesso contenzioso brevettuale, vertente sulla validità e contraffazione di brevetti concernenti una guida elettronica di programmi (Electronic Program Guide - EPG) per la televisione digitale e satellitare. La tecnologia brevettata riguardava un sistema per la selezione di canali televisivi, utilizzabile in televisori, decoder e altri simili dispostivi atti a ricevere il segnale analogico o digitale.
  • Brevetti per invenzione

Nuove norme sulla contraffazione indiretta in Italia grazie alla ratificazione dell’Accordo sull’UPC

2 febbraio 2017

DANIELA AMPOLLINI Tra un anno si aggiungerà ai marchi europei già esistenti una nuova tipologia di marchio. Infatti, tra le nuove norme introdotte con il regolamento comunitario lo scorso marzo, ve ne è una, che entrerà in vigore tra poco meno di un anno (1 ottobre 2017), che prevede il così detto “marchio di certificazione”. Si tratta di un marchio che potrà registrare ogni soggetto che si prefigga come scopo quello di certificare prodotti o servizi. Si deve tuttavia trattare di un soggetto che non commercializzi direttamente gli stessi, ma si limiti ad appurare che il marchio sia apposto solamente su prodotti o servizi che soddisfino certi standard dettati, a seconda dei casi, dal materiale, dal procedimento di fabbricazione, dalla qualità, dalla precisione o da altre caratteristiche. Le qualità che il marchio di certificazione deve garantire devono essere esplicitate nel regolamento d’uso, che dovrà accompagnare la domanda di registrazione. Per coordinare questa nuova tipologia di marchio con il “marchio collettivo”, il legislatore europeo ha previsto che, tra le caratteristiche che il “marchio di certificazione” potrà garantire, non vi è la provenienza geografica del prodotto o servizio. È previsto inoltre che, non solo il depositante deve essere un soggetto che non commerci direttamente i prodotti o servizi contraddistinti, ma che tale caratteristica debba averla ogni eventuale successivo soggetto che volesse divenire titolare del marchio stesso a seguito di trasferimento. In ragione del fatto che non è detto che tutte le legislazioni nazionali europee contemplino un istituto simile (per esempio, ad oggi, il “marchio di certificazione” non è previsto nella legislazione nazionale italiana), il regolamento prevede che la trasformazione di un marchio di certificazione, non potrà avvenire in quegli Stati europei che, tra le loro norme, non prevedono una figura equivalente. L’intento del legislatore europeo è evidente: creare un marchio che possa essere atto a valorizzare caratteristiche di un prodotto o servizio che non derivino necessariamente dall’ubicazione geografica. Potrebbe essere il caso di prodotti realizzati con un materiale peculiare o sviluppati con un particolare procedimento o con specifica precisione. Per la valorizzazione di queste il legislatore stesso ha pensato ad un ente che si ponga al di sopra delle persone, fisiche o giuridiche, che possono concretamente utilizzare il marchio stesso, affinché costui svolga una suprema funzione di garanzia delle qualità promesse. - See more at: http://www.bugnion.it/marchi_det.php?m=Contributi&id=558&session_menu=Marchi,%20disegni%20e%20modelli#sthash.L8Ku5wB4.dpuf I primi giorni di novembre 2016, l’Italia ha ratificato l’Accordo sull’UPC. La legge di ratifica (L. n. 214 del 3 novembre 2016) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed è quindi ora entrata ufficialmente in vigore.
  • Marchi registrati

La Corte di Giustizia chiarisce la portata del diritto del titolare del marchio UE nei cinque anni successivi alla registrazione

23 gennaio 2017

GIACOMO LUSARDI Con sentenza del 21 dicembre 2016 (causa C-654/15) la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che in caso di rischio di confusione, nei cinque anni successivi alla registrazione di un marchio UE, il titolare vanta il diritto di vietare a terzi di usare in commercio un marchio successivo, identico o simile al proprio marchio per prodotti o servizi identici o simili, anche in assenza della prova di uso effettivo del marchio anteriore.