L’art. 113(1) CBE (
Convenzione sul brevetto europeo), in combinato disposto con l’art. 112a(2)(c) CBE, non consente di fondare un
ricorso per riesame sulla sola circostanza che il titolare del brevetto abbia avuto a disposizione un
termine insufficiente per rispondere all’intervento di un terzo. Affinché la violazione del diritto di essere sentiti possa giustificare il riesame, occorre dimostrare che l’intervento abbia introdotto un
nuovo motivo o nuovi elementi di prova, che tale motivo o tali elementi siano stati determinanti, da soli, per la revoca del brevetto e che il titolare non abbia avuto la possibilità di prendere posizione al riguardo. Il
diritto di essere sentiti garantisce la possibilità di esprimersi sui motivi e sugli elementi di prova posti a fondamento della decisione, ma
non riconosce un diritto astratto a replicare a ogni argomento depositato dalle altre parti, indipendentemente dalla sua rilevanza e dalla sua incidenza sull’esito della controversia.