Ai fini della configurabilità del delitto di introduzione nello Stato o commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter, comma 2, c.p.), la condotta di violazione della privativa è integrata non solo dalla contraffazione del marchio, ma anche dall'imitazione delle forme e delle linee stilistiche protette come disegno industriale (industrial design), ancorché relative a modelli d'epoca o fuori produzione. La consapevolezza della contraffazione e la finalità di successiva rivendita escludono la qualificazione del fatto come mero illecito amministrativo, configurandosi una responsabilità anche sul piano penale in ragione della provata conoscenza della provenienza delittuosa del bene.









