Marchio "SVEVO" e linea "SVEVA": quando l’uso di un nome proprio non costituisce contraffazione
2 gennaio 2026
Non integra l'illecito di contraffazione di marchio, né la concorrenza sleale confusoria, l'utilizzo di un nome proprio femminile (nella specie "Sveva") volto ad identificare un singolo modello o una linea di prodotti, qualora tale segno sia costantemente accostato al marchio generale (nella specie "Intimissimi") e non assolva ad una funzione autonoma di indicatore di origine, ma rimanga confinato ad una funzione puramente descrittiva o di specificazione del modello all'interno di una catena distributiva monomarca.









