di Claudia Dierna
La Corte d’Appello di Roma è stata chiamata a decidere, in sede di riassunzione della causa, se il marchio “Premio Italia nel Mondo” avesse acquisito notorietà e, quindi, il carattere individualizzante per l'effetto dell'uso (“secondary meaning”), prima dell’avvenuto deposito del marchio e se costituisse violazione del diritto esclusivo sul predetto marchio d'impresa, nonché atto di concorrenza sleale, la messa in onda della prima edizione di un premio denominato "Premio Italiani nel Mondo", con finalità analoghe a quelle perseguite dal primo. La Corte di merito ha preliminarmente stabilito che, in sede di riassunzione, fosse possibile conformarsi all'orientamento espresso dalla Cassazione, la quale ha chiarito se la copiosa documentazione prodotta in merito al “secondary meaning” del segno potesse essere acquisita in appello come “prova nuova indispensabile” ex art. 345 c.p.c., nonostante la negligenza della parte che non la aveva tempestivamente introdotta nel giudizio di primo grado.