La Commissione di ricorso dell’EUIPO, con riferimento ad una controversia di opposizione alla registrazione di un marchio dell'Unione Europea, ha confermato che sussiste il rischio di confusione tra un marchio anteriore complesso (comprendente elementi figurativi e denominativi, tra cui il nome "MICKEY") ed uno slogan successivo che inizia con il medesimo termine ("MICKEY IS FREE!"), qualora entrambi i segni siano destinati a contraddistinguere prodotti identici (nella specie, articoli di abbigliamento della classe 25). Inoltre, il fatto che i diritti d'autore sulla versione originaria del noto personaggio di fantasia siano scaduti ed entrati nel pubblico dominio non osta alla tutela del marchio d'impresa del titolare.









