Marchio FITNESS: il Tribunale UE conferma la nullità per carattere descrittivo e chiarisce i limiti alla produzione tardiva delle prove
21 settembre 2026
L'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale), nell'esercizio della discrezionalità conferitagli dall'art. 76, par. 2, del Regolamento n. 207/2009, può legittimamente ammettere prove prodotte per la prima volta dinanzi alla Commissione di ricorso qualora esse risultino complementari a quelle tempestivamente presentate e la decisione di primo grado dell'Ufficio costituisca un "elemento nuovo" tale da giustificarne la presentazione integrativa senza che vi sia stata negligenza o intento dilatorio della parte.








