di Alice Fratti
La distribuzione selettiva viene definita dall’art. 1, lett. e) del Regolamento (UE) n. 330/2010 come quel sistema nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni oggetto del contratto solo a distributori selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema.